Sez. 1, Sentenza n. 22808 del 06/12/2004 (Rv. 582423 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE | Immigrazione - Emersione del lavoro irregolare di extracomunitari (artt. 33 legge n. 189 del 2002 e 1 d.l.n. 195 del 2002, conv., con modif., in legge n. 222 del 2002) - Disciplina della legalizzazione del lavoro irregolare ex d.l. n. 195 del 2002, conv., con modif., in legge n. 222 del 2002 - Applicabilità - Conclusione negativa della procedura - Comunicazione con atto scritto ed esternazione formale - Necessità - Conseguenze - Mancanza di detta comunicazione - Riassunzione del potere espulsivo del prefetto - Configurabilità - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE
In tema di immigrazione, il principio secondo il quale la conclusione negativa della procedura di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, di cui al d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222), non può ritenersi avverata "per facta concludentia", occorrendo che al richiedente sia comunicato, con atto scritto e ad esternazione formale, l'esito negativo della stessa, e che, in difetto di tale comunicazione, la quale non conosce equipollenti, la procedura non può ritenersi conclusa e il prefetto non può riassumere l'esercizio del suo potere espulsivo nei confronti dello straniero privo del permesso di soggiorno, trova applicazione, per identità di ragioni, anche al procedimento di emersione del lavoro irregolare di cui agli artt. 33 della legge n.189 del 2002 e 1 del citato d.l. n. 195 del 2002.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/2002 num. 189 art. 33 CORTE COST., Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)