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Sez. T, Ordinanza n. 34135 del 26/12/2025 (Rv. 677256-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta - Atto di recupero del credito - Necessità revoca autorizzazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-12-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677256-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In materia di credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno, di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della l. n. 208 del 2015, l'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente per territorio può emettere l'atto di recupero del credito d'imposta non riconoscibile, nei confronti del contribuente autorizzato alla fruizione del contributo da parte del designato Centro Operativo dell'Agenzia delle entrate, senza necessità, in assenza di disposizioni generali in tal senso, che quest'ultimo provveda preventivamente alla revoca della suddetta autorizzazione.

Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 98 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)