Sez. 5, Sentenza n. 12662 del 20/07/2012 (Rv. 624065 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Credito d'imposta - Revoca - Diniego - Recupero - Centro di Pescara - Uffici dell'Agenzia delle entrate - Ripartizione competenze - Criteri.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il provvedimento di revoca del credito d'imposta, al pari di quello di diniego, costituisce manifestazione di disconoscimento della spettanza del beneficio e come tale รจ legittimamente adottato dal Centro operativo di Pescara dell'agenzia delle entrate, a differenza dell'atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, per l'emanazione del quale l'art. 1, commi 421 e 423, della legge n. 311 del 2004, stabilisce la competenza territoriale degli Uffici dell'Agenzia delle entrate in base al criterio ordinario del domicilio fiscale del contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)