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Sez. 1, Sentenza n. 17539 del 21/10/2016 Cc. (dep. 06/04/2017) Rv. 269866 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. n.306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 - Applicabilità a beni acquistati dopo la sentenza di condanna - Esclusione - Ragioni - Criterio temporale di riferimento - È la data di emissione della sentenza di accertamento della responsabilità penale.
Stato
decisa il 2016-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269866-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Ai fini della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n.306, occorre avere riguardo alla data della sentenza con la quale è stata accertata la responsabilità penale del condannato in relazione ai reati elencati nella citata norma, e non alla data della sua irrevocabilità. (In applicazione di questo principio la S.C. ha precisato che non può essere disposta la confisca ai sensi del citato art. 12 sexies in relazione a beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di condanna, giacchè, da un lato si vanificherebbe ogni distinzione della disciplina di tale tipo di confisca con quella delle misure di prevenzione e, dall'altro, si attribuirebbero al giudice dell'esecuzione compiti di accertamento tipici del giudizio di cognizione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)