diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12047 del 11/02/2015 Cc. (dep. 23/03/2015) Rv. 263096 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 - Applicabilità a beni acquistati dopo la sentenza di condanna - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263096-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n.306, non può essere disposta in relazione a beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di condanna, giacchè, da un lato si vanificherebbe ogni distinzione della disciplina di tale tipo di confisca con quella delle misure di prevenzione e, dall'altro, si attribuirebbero al giudice dell'esecuzione compiti di accertamento tipici del giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)