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Sez. 2, Sentenza n. 208 del 17/06/1980 Ud. (dep. 17/01/1981) Rv. 147291 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONE - IN GENERE - SU FOTOGRAFIA - VALORE PROBATORIO - LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVARE SULLE RAGIONI DEL SICURO AFFIDAMENTO DELL'IDENTIFICAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147291-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONE - IN GENERE - SU FOTOGRAFIA - VALORE PROBATORIO - LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVARE SULLE RAGIONI DEL SICURO AFFIDAMENTO DELL'IDENTIFICAZIONE - SUSSISTENZA.*

Il giudice del merito, in forza del principio del libero convincimento puo utilizzare qualsiasi elemento di prova che non sia espressamente escluso dall'ordinamento positivo e quindi puo bene attribuire concreto valore probatorio, ai fini del giudizio di colpevolezza, anche all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento su fotografia, con l'unico limite dello Obbligo di motivazione sulle ragioni del sicuro affidamento che dia l'identificazione cosi operata. (V mass nn 103734, 98838, 145749).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)