Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3757 del 18/02/2014 (Rv. 629983 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Valori di riferimento delle aree fabbricabili - Determinazione con delibera municipale - Fondamento - Natura imperativa - Esclusione - Valore presuntivo - Configurabilità - Indicazione nell'atto impositivo - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, è illegittimo l'avviso di accertamento privo di un puntuale riferimento alla delibera con cui il Comune, giusta l'art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, atteso che la stessa, pur non avendo natura imperativa, nondimeno integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza ed utilizzabili dal giudice quali indici di valutazione anche con riferimento ad annualità anteriori ad essa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)