Sez. 5, Sentenza n. 5068 del 13/03/2015 (Rv. 635340 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Valori di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee - Determinazione con regolamento comunale - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento del consiglio comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 bis, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, Decreto Legge 15/12/1997 num. 446 art. 52 com. 1, Decreto Legge 15/12/1997 num. 446 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)