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Sez. 1, Sentenza n. 22934 del 09/05/2006 Ud. (dep. 04/07/2006) Rv. 235235 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO | Nomina difensore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia - Tra avvocati immediatamente reperibili - Ricorso all'elenco predisposto dal Consiglio dell'Ordine - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235235-01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO

La designazione quale difensore d'ufficio dell'imputato, in sostituzione del difensore di fiducia regolarmente citato ma non comparso, di un avvocato non inserito nell'apposito elenco dei difensori d'ufficio (art. 97, comma secondo, cod. proc. pen.), non configura alcuna nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte osserva che la disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 97 cod. proc. pen. si riferisce alla designazione del difensore immediatamente reperibile quale sostituto del difensore fiduciario non comparso, ma che tale adempimento non comporta alcun riferimento alle peculiari regole che presiedono alla nomina del difensore d'ufficio, istituto, questo, ben diverso e per il quale solo valgono le prescrizioni stabilite dal medesimo art. e dalle corrispondenti norme di attuazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 06/03/2001 num. 60 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)