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Sez. 2, Sentenza n. 25718 del 28/05/2004 Ud. (dep. 08/06/2004) Rv. 229030 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO | Nomina di difensore di ufficio in sostituzione di quello di fiducia - Tra avvocati presenti in udienza - Ricorso all'elenco predisposto dal Consiglio dell'Ordine - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229030-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO

Il giudice che debba nominare un sostituto del difensore di fiducia, regolarmente citato ma non comparso, può avvalersi di un avvocato occasionalmente presente in aula, senza dover attingere all'elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 cod. proc. pen. (così come sostituito dagli artt. 1 ss della legge 6 marzo 2001, n. 60). La disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 97 cod. proc. pen. si riferisce infatti alla nomina del difensore immediatamente reperibile senza che tale adempimento comporti alcun riferimento alle regole che presiedono alla designazione del difensore di ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)