Sez. L, Sentenza n. 21370 del 24/10/2016 (Rv. 641432 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Lavoro pubblico contrattualizzato - Art. 24, comma 1 bis, del d.l. n. 341 del 2000, conv. con modif. in l. n. 4 del 2001 - Potere discrezionale attribuito alla P.A. di copertura dei posti vacanti con l'utilizzazione delle graduatorie di precedenti concorsi - Configurabilità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l'art. 24, comma 1 bis, del d.l. n. 341 del 2000, conv. con modif. nella l. n. 4 del 2001, inserito in un contesto di disposizioni urgenti per la funzionalità dell'amministrazione della giustizia, anche con riguardo al fabbisogno del personale dirigenziale, non deve essere inteso nel senso di avere imposto alla P.A. di procedere alla copertura della metà di tutti i posti vacanti, ma più semplicemente, nel senso di avere conferito all'amministrazione stessa un ampio potere discrezionale di provvedere alle assunzioni entro il limite massimo della metà dei posti vacanti, con portata derogatoria limitata alle sole modalità di reclutamento, per la parte in cui rende obbligatorio attingere alle graduatorie efficaci dei concorsi banditi nei due anni precedenti; ne consegue che, in assenza di un provvedimento di copertura dei posti vacanti, non sussiste il diritto dell'idoneo all'assunzione, né è configurabile una responsabilità dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 24 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)