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Sez. L, Sentenza n. 26166 del 14/12/2009 (Rv. 611012 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Lavoro pubblico contrattualizzato - "Blocco delle assunzioni" di cui alla legge n. 448 del 2001 - Procedure di reinquadramento in posizioni dirigenziali - Applicabilità - Sussistenza - Condizioni - Art. 24, comma 1 bis, del d.l. n. 341 del 2000, convertito nella legge n. 4 del 2001 - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Potere discrezionale attribuito alla P.A. di copertura dei posti vacanti con l'utilizzazione alle graduatorie di precedenti concorsi - Configurabilità - Conseguenza - Diritto dell'idoneo all'assunzione - Esclusione - Responsabilità dell'amministrazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611012-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, il "blocco delle assunzioni" introdotto dall'art. 19, comma 1, della legge n. 448 del 2001 è applicabile anche alle procedure di reinquadramento del personale nella qualifica dirigenziale - che implicano una novazione del rapporto equiparabile al reclutamento all'esterno - ove detta qualifica sia stata attribuita successivamente al 1 gennaio 2002, dovendosi ritenere che l'art. 24, comma 1- bis del d.l. n. 341 del 2000, convertito nella legge n. 4 del 2001, secondo il quale "l'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi", non abbia imposto alla P.A. un obbligo di procedere alle assunzioni, ma si sia limitato ad attribuire all'amministrazione, in coerenza con i principi di cui all'art. 97 Cost., solamente un potere discrezionale per la copertura di posti vacanti (entro il limite della metà dei posti stessi) attingendo, in deroga all'ordinaria modalità di reclutamento mediante pubblico concorso, alle graduatorie efficaci di precedenti concorsi. Ne consegue che, ove sia mancata, precedentemente all'operatività del "blocco", la determinazione della P.A. a procedere alla copertura dei posti vacanti, non sussiste il diritto dell'idoneo all'assunzione, né è configurabile una responsabilità dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 19 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 24 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)