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Sez. 3, Sentenza n. 3672 del 16/02/2010 (Rv. 611608 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | Controversia risarcitoria promossa dalla P.A. contro società appaltatrice di lavori pubblici - Condotte illecite degli amministratori e soci di detta società - Responsabilità della P.A. per l'operato dei propri dipendenti - Configurabilità - Conseguenze - Indagine del giudice sulla cooperazione attiva della P.A. nella causazione del danno - Necessità - Riduzione della responsabilità del danneggiante ex art. 1227, primo comma, cod. civ. - Sussistenza - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di correzione ai fini dell'aggiudicazione di appalto pubblico.
Stato
decisa il 2010-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611608-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A.

In controversia promossa dalla P.A., nei confronti di una società aggiudicataria di lavori per la ricostruzione o ristrutturazione di un ospedale, al fine di ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale patito a seguito delle condotte illecite degli amministratori e dei soci di detta società (condotte consistenti, nella specie, nella corresponsione di "tangenti" a funzionari ed impiegati pubblici per l'aggiudicazione dell'appalto ed integranti il reato di corruzione), il giudice è tenuto ad indagare, anche d'ufficio, in base alle acquisizioni probatorie, sulla eventuale cooperazione attiva della stessa P.A. danneggiata - alla quale è direttamente riferibile la condotta, anche dolosa, del suo funzionario od impiegato (nella specie, nella fase deliberativa e di aggiudicazione dell'appalto) - a norma dell'art. 41 cod. pen., con conseguente riduzione della responsabilità civile del danneggiante, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (richiamato dall'art. 2056 cod. civ.), ove i comportamenti dei dipendenti dell'ente danneggiato abbiano determinato una situazione tale che, senza uno di essi, l'evento non si sarebbe verificato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nella controversia anzidetta, aveva considerato equivalenti le condotte dolose dell'appaltatore e del committente nella causazione del danno, sottolineando che nel reato di corruzione l'accordo illecito è raggiunto su un piano di sostanziale parità delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Costituzione art. 28, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 318

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)