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Sez. 3, Sentenza n. 2089 del 30/01/2008 (Rv. 601286 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | Riferibilità della condotta alla p.a. - Rapporto di occasionalità necessaria tra attività del dipendente ed evento lesivo - Portata - Abuso del dipendente o illegittimità del suo operato - Configurabilità - Condotta per fine strettamente personale o egoistico - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601286-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A.

In tema di responsabilità diretta della P.A. per fatto lesivo derivante dall'operato dei suoi dipendenti, non può essere esclusa la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria tra l'attività del dipendente e l'evento lesivo in presenza dell'eventuale abuso compiuto da quest'ultimo o dall'illegittimità del suo operato, qualora la condotta del dipendente medesimo si innesti, comunque, nel meccanismo dell'attività complessiva dell'ente. Ne consegue che il riferimento della condotta del dipendente alla P.A. può venire meno solo quando egli agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, ed il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri della Amministrazione, possono anche considerarsi propri dell'ufficio nel quale il dipendente stesso è inserito. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la diretta responsabilità del Ministero della difesa per le lesioni derivate ad un militare dell'Arma dei Carabinieri attinto da un proiettile sparato da pistola in dotazione di altro militare che, seppure in libera uscita, era intento ad illustrare ad un gruppo di commilitoni il funzionamento dell'arma, essendo stata ricondotta nell'ambito dei fini propri dell'Arma dei Carabinieri la predetta attività di addestramento occasionale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)