Sez. 1, Sentenza n. 6511 del 02/04/2004 (Rv. 571763 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA | Azione revocatoria - Sentenza decidente sulla revocatoria e disponente - La rimessione della causa in istruttoria per la determinazione del credito - Carattere definitivo - Riserva d'appello - Inefficacia.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA
Necessario presupposto dell'azione revocatoria è l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione, non anche che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile, non rilevando tale requisito neppure ai fini della sussistenza del "pregiudizio delle ragioni creditorie", che non richiede un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore, essendo sufficiente il pericolo che l'azione esecutiva possa rivelarsi infruttuosa. Ne consegue che la sentenza del giudice di merito che statuisce sulla domanda revocatoria e rimette la causa in istruttoria per la determinazione del credito ha carattere definitivo e la riserva d'appello formulata dalla parte soccombente nella successiva udienza, deve considerarsi priva di effetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)