Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 18/02/1998 (Rv. 512743 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Crediti eventuali o comunque non certi o litigiosi - Rilevanza ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale; tale principio vale anche per i crediti nascenti da fatti illeciti, in quanto essi, ancorché non certi o comunque litigiosi, rientrano in ogni caso nel novero delle ragioni di credito eventuale, atteso che l'art. 2901 cod. civ. non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2904, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)