Sez. 5, Sentenza n. 11707 del 27/05/2011 (Rv. 618185 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Imponibile definito ai fini dell'imposta di registro - Valore di riferimento ai fini dell'INVIM - Configurabilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di INVIM, l'imponibile definito ai fini dell'imposta di registro costituisce, in virtù della previsione sancita dall'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, il valore di riferimento, in quanto esso misura, confrontandosi con il valore iniziale, l'incremento su cui tale imposizione si applica, restando il potere di accertamento ai fini INVIM privo di autonomia e strettamente ancorato al potere di accertamento ai fini dell'altra imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)