diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 27049 del 18/12/2006 (Rv. 595839 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Soppressione dell'imposta - Periodo transitorio - Collegamento con l'imposta di registro - Accertamento dell'imposta di registro e dell'INVIM - Rapporto - Deroga al criterio di determinazione del valore finale ex art. 17 del d, lgs. n. 504 del 1992 - Portata.
Stato
decisa il 2006-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595839-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di INVIM, l'art. 17 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, con il quale è stata abrogata l'INVIM, disponendosene allo stesso tempo la "sopravvivenza" per un periodo transitorio, non ha alterato il meccanismo, stabilito dall'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'imposta, secondo il quale, quando l'imposizione relativa all'incremento di valore sugli immobili è collegata - identico essendo il presupposto di fatto - all'imposta di registro, il potere di accertamento ai fini INVIM è privo di autonomia ed è strettamente ancorato al potere di accertamento ai fini dell'altra imposta, sì che l'imponibile definitivamente accertato (qualunque sia il modo di accertamento, e quindi anche, come nella specie, per concordato) ai fini dell'imposta di registro costituisce il valore di riferimento ai fini dell'INVIM. Pertanto, la deroga introdotta, per il periodo transitorio, dall'art. 17, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 al criterio di determinazione del valore finale dell'immobile, stabilito dall'art. 6, secondo comma, del d.P.R. n. 643 del 1973, è nel senso che, ove il presupposto della sua applicazione si verifichi nel "decennio transitorio" (come nella specie, essendo stata registrata la compravendita dell'immobile nel 1993), tale valore, anziché essere riferito al momento di verificazione del presupposto stesso (art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 643 del 1972), deve esserlo, coerentemente con detta soppressione dalla data del 1° gennaio 1993, alla data del 31 dicembre 1992 (oltre la quale non rileva più l'incremento di valore imponibile), ma senza incidere sul principio generale secondo cui, ai fini dell'INVIM, il valore del bene immobile trasferito è lo stesso di quello definito ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)