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Sez. L, Sentenza n. 10324 del 02/12/1994 (Rv. 488980 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Sistema "ex" legge n. 482 del 1968 - Funzione - Categorie destinatarie - Estremi.
Stato
decisa il 1994-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488980-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Il sistema delle assunzioni obbligatorie, disciplinato dalla legge 2 aprile 1968 n.482, è ispirato a finalità di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) ed è diretto all'attuazione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, come il diritto di tutti i cittadini al lavoro (art. 4, primo comma, Cost.) e quello degli inabili all'avviamento professionale (art. 38, terzo comma, Cost.) attraverso la predisposizione di norme limitative dell'iniziativa economica privata, idonee ad assicurare la possibilità di svolgere un'adeguata e proficua attività lavorativa a determinate categorie di cittadini che si trovino in particolari situazioni di difficoltà nell'inserirsi nel mercato del lavoro. Compongono tali categorie coloro che per le proprie minorate condizioni fisiche (invalidi, privi di vista, sordomuti) hanno minori possibilità di trovare lavoro rispetto alla generalità dei cittadini, nonché coloro che, per peculiari condizioni familiari o sociali (orfani e vedove di caduti in guerra o per lavoro o per servizio e profughi), si presume abbiano una particolare necessità di reperire un'adeguata occupazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 38, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)