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Sez. L, Sentenza n. 28724 del 03/12/2008 (Rv. 605731 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Obbligo del datore di adibire l'avviato a mansioni compatibili con le sue condizioni fisiche - Riferibilità agli orfani - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Verifica della compatibilità dell'avviato orfano soltanto con gli assetti organizzativi aziendali - Necessità - Obbligo del datore di mutare o adeguare detti assetti - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605731-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

L'obbligo del datore di lavoro, previsto dalla speciale disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 482 del 1968, di adibire il lavoratore protetto, avviato per il collocamento obbligatorio, a mansioni compatibili con le sue condizioni fisiche, non riguarda categorie di riservatari diversi dagli invalidi, quali gli orfani, atteso che per questi ultimi le ragioni della speciale protezione approntata dalla citata legge non sono riconducibili alle loro condizioni fisiche, ma ad ostacoli e limitazioni di carattere sociale. Ne consegue che, in relazione alla categoria degli orfani, non viene in rilievo l'eventuale incidenza delle menomazioni, siccome non sussistenti, ma soltanto la compatibilità o meno dell'avviato al lavoro con gli assetti organizzativi aziendali, che il datore di lavoro non è comunque tenuto a modificare o ad adeguare, con relativi costi aggiuntivi, ove caratterizzati da una situazione di oggettiva ed assoluta incompatibilità con la qualificazione professionale dell'avviato medesimo. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto il ricorso di un orfano, avviato al lavoro, per ottenere la declaratoria del diritto all'assunzione obbligatoria presso un'impresa che si occupava unicamente della vigilanza e dello spegnimento degli incendi a bordo delle navi, la quale non l'aveva assunto perché privo della prescritta autorizzazione alla qualifica professionale di guardia a fuochi).

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)