Sez. 1, Sentenza n. 4923 del 01/04/2003 (Rv. 561649 - 01)
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE | Territori assegnati alla Jugoslavia e zona B ex territorio di Trieste - Indennizzo ai proprietari di beni abbandonati - Criteri ex art. 8 legge n. 135 del 1985 - Risarcimento per ritardato adempimento - Ricomprensione in detta norma - Questione manifestamente infondata di costituzionalità.
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE
La norma dell'art. 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135 stabilendo che ai titolari dei beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193 sarà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti, ha regolato, mediante la previsione di detto coefficiente di moltiplicazione, l'intera materia dell'indennizzo spettante alla data di entrata in vigore della legge medesima, comprendendo nell'importo così determinato il risarcimento da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224 cod. civ.; e il fatto che il coefficiente stabilito dal legislatore non rispecchi il deprezzamento del valore subito dalla lira dal 1938, manifestamente non comporta la violazione di alcuna disposizione costituzionale, stante la discrezionalità del legislatore ordinario in materia, per l'inesistenza di diritti costituzionalmente tutelati in capo agli indennizzati, e stante la insussistenza di vincoli ai sensi dell'art. 10 Cost., non essendo configurabili come norme di diritto internazionale generalmente riconosciute quelle degli accordi internazionali che prevedono l'assunzione, da parte dell'Italia, degli impegni della ex Repubblica federale popolare di Jugoslavia (da cui deriva il principio della c.d. traslazione dell'obbligo di indennizzo).
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1985 num. 135 art. 8, Legge 06/03/1968 num. 193, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)