Sez. 1, Sentenza n. 2144 del 14/03/1996 (Rv. 496363 - 01)
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE | Territori assegnati alla Jugoslavia e zona B ex territorio di Trieste - Indennizzo ai proprietari di beni abbandonati - Criteri ex art. 8 legge n. 135 del 1985 - Risarcimento per ritardato adempimento - Ricomprensione in detta norma.
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE
La norma dell'art. 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, stabilendo che "ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968 n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938... moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti", ha regolato, mediante la previsione di detto coefficiente (particolarmente elevato) di moltiplicazione, l'intera materia dell'indennizzo spettante alla data di entrata in vigore della legge medesima, comprendendo nell'importo così determinato il risarcimento da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1985 num. 135 art. 8, Legge 06/03/1968 num. 193, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)