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Sez. 2, Sentenza n. 7144 del 29/07/1994 (Rv. 487593 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO | Menzione nel contratto della misura del bene - Rilevanza ai fini della rettifica del prezzo - Limiti.
Stato
decisa il 1994-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487593-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO

Nella vendita immobiliare a corpo la menzione nel contratto della misura del bene costituisce, nella previsione dell'art. 1538 cod.civ., un elemento cui la norma stessa - ricorrendo lo scarto superiore al ventesimo tra la misura reale e quella indicata - attribuisce rilevanza ai fini della rettifica del prezzo, salvo che le parti abbiano manifestato la volontà di derogare alla norma stessa, avente carattere dispositivo, e perciò che dall'interpretazione del contratto risulti che i contraenti abbiano considerato irrilevante l'effettiva estensione dell'immobile, quale che essa sia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)