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Sez. 2, Sentenza n. 7594 del 09/07/1991 (Rv. 473026 - 01)

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose immobili - A corpo | Misura dell'immobile - Menzione nel contratto - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473026-01

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose immobili - A corpo

Anche nella vendita immobiliare a corpo, la menzione nel contratto della misura dell'immobile, costituisce, nella previsione dell'art. 1538 cod. civ., un elemento cui la norma stessa, ricorrendo determinati presupposti di carattere oggettivo (scarto superiore al ventesimo fra la misura reale e quella indicata nel contratto) attribuisce rilevanza ai fini della possibilità di chiedere una rettificazione del prezzo, salvo che le parti manifestino la volontà di derogare alla stessa norma avente carattere dispositivo, e perciò che dall'interpretazione del contratto risulti che le parti medesime abbiano considerato irrilevante l'effettiva estensione dell'immobile, quale che essa sia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)