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Sez. 2, Sentenza n. 2616 del 28/03/1988 (Rv. 458350 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA COSTITUTIVA - EFFICACIA - CONDIZIONAMENTO ALL'ADEMPIMENTO DI SPECIFICHE OBBLIGAZIONI PREVISTE NEL CONTRATTO PRELIMINARE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458350-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA COSTITUTIVA - EFFICACIA - CONDIZIONAMENTO ALL'ADEMPIMENTO DI SPECIFICHE OBBLIGAZIONI PREVISTE NEL CONTRATTO PRELIMINARE - AMMISSIBILITÀ.*

La efficacia costitutiva ex nunc della sentenza emessa a termini dell'art. 2932 cod. civ. non impedisce che gli effetti traslativi della pronuncia siano condizionati all'adempimento di specifiche obbligazioni poste dal contratto preliminare a carico del promissario acquirente, atteso che la suddetta sentenza, sostituendo il contratto che avrebbe dovuto concludersi, non può avere un contenuto diverso da quello della promessa, ove ciò sia possibile e non escluso dal titolo. (nella specie il giudice del merito aveva imposto al promissario acquirente, alla stregua del preliminare, l'accollo della sola sorte capitale del mutuo e non anche delle rate scadute e degli altri oneri conseguenti all'anticipata immissione in possesso e la S.C., richiamati i principi di cui alla massima, ha confermato la pronuncia). (V 6730/82, mass n 424370; (V 583/67, mass n 326563).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)