Sez. L, Sentenza n. 17179 del 27/07/2006 (Rv. 592002 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Diritto del lavoratore al prepensionamento - Violazione da parte del datore di lavoro - Danno in re ipsa - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Qualora il datore di lavoro ritardi indebitamente il collocamento a riposo anticipato del dipendente, che ne abbia diritto, non determina per ciò stesso un danno da usura psico-fisica con diritto del lavoratore al risarcimento, sia perché non corrisponde a standards sociali riconosciuti la tesi che il prolungamento dell'attività lavorativa sia di per sé fonte di pregiudizio, sia perché per ottenere il risarcimento non è sufficiente dedurre il fatto elusivo, ma occorre provare il concreto pregiudizio subito. Né può in via analogica farsi applicazione della regola enunziata a proposito del ristoro per la mancata concessione del riposo settimanale o del periodo feriale, atteso che, quanto al primo aspetto, l'analogia è impedita dal fatto che la "ratio" specifica del diritto al risarcimento per riposo non fruito sta nella correlazione del riposo anche con la prestazione ancora da rendere, e che il diritto al riposo periodico trova tutela nell'art. 36 della Carta fondamentale, mentre la copertura costituzionale apprestata per l'invalidità e la vecchiaia non influisce sulle situazioni che sono alla base dei c.d. prepensionamenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)