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Sez. 1, Sentenza n. 1759 del 05/06/1985 Cc. (dep. 22/06/1985) Rv. 169876 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - DISPOSIZIONE DI ASCOLTARE LE PARTI IN CAMERA DI CONSIGLIO - ORDINANZA SUCCESSIVA DEL COLLEGIO - ISTANZA DI REVOCA - RIGETTO DELLA ISTANZA - PROVVEDIMENTI ABNORMI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169876-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - DISPOSIZIONE DI ASCOLTARE LE PARTI IN CAMERA DI CONSIGLIO - ORDINANZA SUCCESSIVA DEL COLLEGIO - ISTANZA DI REVOCA - RIGETTO DELLA ISTANZA - PROVVEDIMENTI ABNORMI - INSUSSISTENZA.*

Il decreto con il quale il Presidente del tribunale disponga, ai fini della separazione dei giudizi, l'audizione delle parti in camera di consiglio, nonché le successive ordinanze del tribunale con le quali si respingano le istanze di revoca del primo provvedimento sono Atti prodromici, preparatori dell'emittenda, eventualmente, ordinanza di separazione, non ancora esistente, a carattere manifestamente ordinatorio e per nulla abnorme e, quindi, essi non sono impugnabili con ricorso per Cassazione stante la titolarità della Competenza per la citazione per la audizione, ai fini della separazione ex art. 414 cod. proc. pen., del Presidente del tribunale, i cui provvedimenti emessi, ai sensi di questa ultima norma, non sono impugnabili. (V mass n 161054, sulla inoppugnabilità dell'ordinanza di separazione; (V mass n 159042, nel suo carattere ordinatorio della ordinanza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)