Sez. 1, Sentenza n. 4477 del 21/02/1983 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159042 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - IN GENERE - CARATTERE ORDINATORIO DEL PROVVEDIMENTO - INOPPUGNABILITÀ.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - IN GENERE - CARATTERE ORDINATORIO DEL PROVVEDIMENTO - INOPPUGNABILITÀ.*
L'ordinanza, con la quale viene disposta la separazione dei procedimenti, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., ha carattere meramente ordinatorio ed è affidata nella sua emissione alla discrezionalità del giudice, per cui non è soggetta ad impugnazioni, stante il principio di tassatività del mezzo di impugnazione previsto dall'art. 190 cod. proc. pen.. (V mass n 153614; (V mass n 155971).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)