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Sez. L, Sentenza n. 379 del 17/01/1983 (Rv. 425194 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITÀ DEL CONTRATTO - RAPPORTO CONCLUSO CON SOGGETTO PRIVO DI ABILITAZIONE NECESSARIA PER L'ESERCIZIO DI UNA DETERMINATA PROFESSIONE - NULLITÀ - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425194-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITÀ DEL CONTRATTO - RAPPORTO CONCLUSO CON SOGGETTO PRIVO DI ABILITAZIONE NECESSARIA PER L'ESERCIZIO DI UNA DETERMINATA PROFESSIONE - NULLITÀ - ESTENSIONE.*

Il rapporto di lavoro subordinato concluso con chi sia privo di abilitazione necessaria per l'Esercizio di una determinata professione (nella specie, quella di tecnico di laboratorio medico) è nullo per violazione di norme imperative e, conformemente al disposto dell'art. 2126 cod. civ., tale nullità non produce effetto per il periodo di esecuzione del rapporto stesso, ma preclude la possibilità che questa produca ulteriori conseguenze, con riferimento a periodi nei quali non è stato concretamente attivato, o che da esso nasca alcun diritto alla riassunzione nell'ipotesi di licenziamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)