Sez. L, Sentenza n. 25756 del 24/10/2008 (Rv. 605136 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - IN GENERE | Costituzione del rapporto con soggetto privo di abilitazione per l'esercizio di una determinata professione - Nullità - Effetti - Esclusione - Intervenuta abilitazione in costanza di rapporto - Nullità - Effetti - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - IN GENERE
Il rapporto di lavoro subordinato concluso con chi sia privo di abilitazione necessaria per l'esercizio di una determinata professione (nella specie, quella di biologo presso un laboratorio di analisi cliniche) è nullo per violazione di norme imperative ma, conformemente al disposto dell'art. 2126 cod. civ., tale nullità non produce effetto per il periodo di esecuzione del rapporto stesso ed a maggior ragione ove, nel corso del rapporto, sia stata conseguita, da parte del lavoratore, la necessaria abilitazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)