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Sez. 3, Sentenza n. 3014 del 17/02/2016 (Rv. 639076 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Responsabilità della società assicuratrice della r.c.a. - "Mala gestio" propria e impropria - Differenze - Conseguenze - Non necessità della domanda risarcitoria per "mala gestio" impropria - Necessità della domanda per "mala gestio" propria.
Stato
decisa il 2016-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639076-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

L'inadempimento dell'assicuratore della r.c.a. alle proprie obbligazioni si riconduce a due differenti forme di responsabilità: la prima è quella da colpevole ritardo nei confronti del danneggiato, o c.d. "mala gestio" impropria, fondata sulla sua costituzione in mora ex art. 22 della l. n. 990 del 1969 (ora ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), non seguita dal dovuto pagamento, per la quale risponde a titolo di rivalutazione ed interessi anche oltre il limite del massimale, senza necessità che il danneggiato formuli specifica domanda, essendo sufficiente la richiesta di integrale risarcimento dei danni; la seconda è quella per c.d. "mala gestio" propria, nei confronti dell'assicurato, per condotte contrarie agli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, che espone l'assicurazione anche oltre il massimale, purchè l'assicurato-danneggiante proponga specifica domanda.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)