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Sez. 3, Sentenza n. 15397 del 28/06/2010 (Rv. 613931 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. - Domanda relativa - Formulazione - Criteri - Distinzione tra assicurato e terzo danneggiato - Domanda dell'assicurato di condanna al pagamento di una somma eccedente il massimale - Sufficienza.
Stato
decisa il 2010-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613931-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

Il danneggiato da un sinistro stradale che intenda invocare la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore della r.c.a. del responsabile incorso in c.d. "mala gestio" impropria non ha l'onere di formulare la relativa domanda in modo espresso, potendosi la stessa ritenere necessariamente ricompresa nella richiesta di condanna dell'assicuratore stesso all'integrale risarcimento del danno; al contrario, l'assicurato, il quale intenda invocare la responsabilità ultramassimale del proprio assicuratore della r.c.a., per c.d. "mala gestio" propria, ha l'onere di formulare in modo esplicito la relativa domanda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)