Sez. L, Sentenza n. 13482 del 20/07/2004 (Rv. 574715 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Rapporto di lavoro con istituti di credito - Addebito consistente in informazioni inveritiere al superiore e contravvenzione a direttive scritte - Buonafede del dipendente e successivo tentativo di rimediare al danno - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il carattere fiduciario del rapporto di lavoro non implica soltanto che non sia posta in dubbio l'onestà del collaboratore, che è requisito comune ad ogni rapporto contrattuale, ma anche che non venga meno l'affidamento nella corretta esecuzione della prestazione. Ne discende che ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento disciplinare di un dipendente bancario, sul giudizio di inaffidabilità del funzionario che abbia dato al superiore informazioni inveritiere sul contenuto di un documento e su informative assunte e abbia autorizzato operazioni in contrasto con specifiche direttive scritte, non può incidere la buona fede del dipendente né i suoi successivi tentativi di rimediare al danno, senza che in contrario possa addursi il rischio intrinseco all'attività bancaria, atteso che esso richiede comportamenti prudenti per evitare danni (principio affermato dalla S.C. in relazione a fattispecie di licenziamento disciplinare di un quadro bancario).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)