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Sez. L, Sentenza n. 6609 del 28/04/2003 (Rv. 562491 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo - Negazione degli elementi fondamentali del rapporto e specificamente della fiducia - Rilevanza - Considerazione concreta della natura del rapporto e del fatto addebitato - Necessità - Rapporto di lavoro con istituti di credito - Valutazione della sussistenza della lesione del rapporto fiduciario - Criteri - Accertamento da parte del giudice del merito della proporzionalità tra fatti addebitati al dipendente e sanzione espulsiva - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa al licenziamento di un dipendente di un istituto di credito con mansioni di cassiere per appropriazione di una somma di denaro.
Stato
decisa il 2003-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562491-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Nel caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare dell'elemento fiduciario; la valutazione relativa alla sussistenza del conseguente impedimento della prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto, fermo restando che, nell'ipotesi di dipendenti di istituti di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario - rapporto che è più intenso nel settore bancario - deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro. Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sorretto da giusta causa il licenziamento intimato da un istituto di credito ad un suo dipendente operatore di sportello - terminalista cassiere che, al termine della giornata e dopo la quadratura dei conti, aveva prelevato dalla sua "cassetta portavalori" una somma di denaro non ingente, ma nemmeno esigua, con modalità tali da far ritenere che intendesse sfuggire ai controlli del proprio datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)