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Sez. 3, Sentenza n. 14833 del 20/07/2016 (Rv. 641277 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Diritto di riscatto - Esercizio in via giudiziale - Termine semestrale - Osservanza - Condizioni - Deposito del ricorso entro tale termine - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641277-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE

In tema di prelazione e riscatto di immobili urbani, il conduttore può manifestare la sua volontà di riscatto dell'immobile con qualsiasi atto scritto, purché esso, in quanto atto recettizio, sia ricevuto dal compratore entro il termine di sei mesi dalla trascrizione della compravendita, sicché, ove la dichiarazione di riscatto sia contenuta nell'atto introduttivo del giudizio finalizzato a far valere il relativo diritto, non è sufficiente il mero deposito del ricorso nel termine semestrale, occorrendo che l'atto venga anche notificato al compratore, non trovando applicazione, nella specie, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)