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Sez. 3, Sentenza n. 23301 del 08/11/2007 (Rv. 600202 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Esercizio del diritto di riscatto - Modalità - Atto recettizio - Termine - Decorso - Conseguenze - Dichiarazione di riscatto effettuata con l'atto introduttivo del giudizio diretto a far valere il relativo diritto - Osservanza dell'onere di comunicazione alla controparte di tale dichiarazione - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600202-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE

In tema di prelazione e riscatto di immobili urbani, il conduttore può manifestare la sua volontà di riscatto dell'immobile con qualsiasi atto scritto, purché, trattandosi di atto recettizio, esso sia ricevuto dal compratore entro il termine di sei mesi dalla trascrizione della compravendita, atteso che l'effetto preclusivo del diritto di riscatto prodotto dal decorso del termine di decadenza prescinde da ogni considerazione in ordine ai motivi che abbiano, eventualmente, impedito al conduttore di evitare la decadenza. In particolare, la circostanza che la dichiarazione di riscatto può essere effettuata anche con l'atto introduttivo del giudizio diretto a far valere il diritto di riscatto non esclude che, anche in tal caso, sia necessaria l'osservanza dell'onere di comunicare alla controparte la dichiarazione de qua entro il termine predetto; ne consegue che tale atto introduttivo (ricorso o citazione) é idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, solo se sia portato a conoscenza del retrattato entro il termine di legge, a nulla rilevando, a tal fine, che il giudice adito abbia avuto conoscenza dell'atto sin dal momento in cui lo stesso é stato posto nella sua disponibilità, ad esempio con il deposito del ricorso ai sensi dell'art. 415 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)