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Sez. 1, Sentenza n. 816 del 07/02/1979 (Rv. 396984 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - CLAUSOLA DI SPECIFICAZIONE DEL RISCHIO GARANTITO IMPLICANTE UNA SOSTANZIALE ESCLUSIONE O DELIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA DELLO ASSICURATORE QUALE FISSATA CON LE ALTRE CLAUSOLE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396984-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - CLAUSOLA DI SPECIFICAZIONE DEL RISCHIO GARANTITO IMPLICANTE UNA SOSTANZIALE ESCLUSIONE O DELIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA DELLO ASSICURATORE QUALE FISSATA CON LE ALTRE CLAUSOLE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA.*

Una clausola del contratto di Assicurazione, la quale precisi l'oggetto del contratto medesimo, attraverso la specificazione del rischio garantito, abbisogna di specifica approvazione per iscritto, ai sensi ed agli effetti dell'art 1341 secondo comma cod civ, qualora, rendendo praticamente inoperante, o comunque difficilmente operante l'assunzione del rischio da parte dell'assicuratore, si traduca sostanzialmente in un'esclusione o delimitazione della sua responsabilita, quale fissata con gli altri patti. (nella specie, in contratto di Assicurazione per i danni cagionati da autogru usata per conto proprio o di terzi, una clausola, apposta fra le condizioni particolare, escludeva dalla copertura assicurativa tutti i danni arrecati ad opere in costruzione ed alle cose ubicate nei luoghi di funzionamento di detto automezzo). (V 4606/76, mass n 383357).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1882

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)