Sez. 3, Sentenza n. 4606 del 10/12/1976 (Rv. 383357 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - SUBORDINAZIONE DELL'INDENNIZZABILITA DELL'EVENTO AD UN COMPORTAMENTO DELL'ASSICURATO DI NON COMUNE DILIGENZA OVVERO DI COMPLESSA ED ONEROSA ATTUAZIONE - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE - CONFIGURABILITA - PREVISIONE DELLA CLAUSOLA NELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DALL'ASSICURATORE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - SUBORDINAZIONE DELL'INDENNIZZABILITA DELL'EVENTO AD UN COMPORTAMENTO DELL'ASSICURATO DI NON COMUNE DILIGENZA OVVERO DI COMPLESSA ED ONEROSA ATTUAZIONE - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE - CONFIGURABILITA - PREVISIONE DELLA CLAUSOLA NELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DALL'ASSICURATORE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
La clausola del contratto di Assicurazione che subordina la indennizzabilita dell'evento dannoso ad un comportamento dell'assicurato di non comune diligenza, ovvero di complessa ed onerosa attuazione, esula dall'ambito dell'individuazione e specificazione del rischio assicurato, e configura un patto che, rendendo la responsabilita dell'assicuratore scarsamente o difficilmente operante, sostanzialmente limita la responsabilita medesima. Ne consegue che l'operativita di detta clausola, ove contenuta in condizioni generali predisposte dall'assicuratore, e condizionata alla specifica approvazione scritta da parte dello assicurato, ai sensi dell'art 1341 secondo comma cod civ. (nella specie, in tema di Assicurazione contro i rischi da furto, nel trasporto di merci con autocarri, i giudici del merito avevano dichiarato inoperante, perche non specificamente approvata per iscritto, la clausola che faceva Obbligo all'assicurato, durante le fermate in viaggio, di custodire gli autocarri in locali adatti, ovvero di sorvegliare ininterrottamente i medesimi. La suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la statuizione). (V 1787/72, mass n 358761; (V 1632/67, mass n 328437).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)