Sez. L, Ordinanza n. 9057 del 10/04/2026 (Rv. 678712-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Contratto di somministrazione di lavoro - Obblighi informativi ex art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis applicabile - Violazione - Obblighi contributivi conseguenti - Responsabilità esclusiva dell'utilizzatore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO - In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di contratto di somministrazione di lavoro, la violazione da parte dell'utilizzatore degli obblighi informativi di cui all'art 23, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile ratione temporis, determina la sua responsabilità esclusiva, con conseguente esonero del somministratore, solo in relazione agli obblighi retributivi e risarcitori verso i dipendenti e non incide sul regime relativo alle obbligazioni contributive, di natura autonoma ed inderogabile, cui il somministratore è tenuto in veste di obbligato principale, sia pure in regime di solidarietà con l'utilizzatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in un caso di violazione dell'obbligo d'informazione, aveva affermato la responsabilità solidale della somministratrice per le obbligazioni contributive e ritenuto corretta la revoca, da parte dell'Inps, del Durc e degli sgravi contributivi fruiti).
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 23, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 25, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)