Sez. L - , Ordinanza n. 11170 del 09/05/2018 (Rv. 648815 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Contratto di somministrazione - Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Riparto tra somministratore e utilizzatore - Criteri - Clausola di esonero per il somministratore - Ammissibilità – Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di contratto di somministrazione, il rispetto degli obblighi di prevenzione e protezione nei confronti del lavoratore grava sull'utilizzatore, residuando in capo al somministratore la responsabilità di informazione e formazione, che tuttavia può essere oggetto di specifica traslazione all'utilizzatore, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile "ratione temporis", e del vigente art. 35 del d.lgs. n. 81 del 2015; l'ampliamento dell'obbligazione assunta dall'utilizzatore e la esclusione della responsabilità del somministratore è opponibile al lavoratore solo se risultante dal contratto individuale da questi stipulato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 23 com. 5, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)