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Sez. 1, Sentenza n. 246 del 25/01/1973 (Rv. 362089 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - REIEZIONE DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362089-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - REIEZIONE DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Non puo addebitarsi al giudice di merito il vizio di difetto di motivazione per avere omesso di esporre le ragioni che lo hanno condotto a non accogliere l'istanza di giuramento suppletorio, quando il giudice abbia negato, con adeguata motivazione, la fondatezza delle tesi sostenute dalla parte, dato che in tale caso il giudizio negativo sulla sussistenza del presupposto richiesto dall'art 2736 n 2 cod civ risulta in modo implicito, ma inequivoco, dal complesso della pronunzia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)