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Sez. 3, Sentenza n. 2511 del 30/04/1979 (Rv. 398841 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1979-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398841-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - PRESUPPOSTI.*

Il giuramento suppletorio e un mezzo istruttorio integrativo, destinato a colmare le lacune e le deficienze della prova offerta, sicche deve escludersi la sussistenza del presupposto richiesto dall'art 2736, n 2, cod civ, per il suo deferimento quando il giudice, in base alla valutazione delle risultanze processuali, abbia ritenuto raggiunta la prova piena a favore di una delle parti; quando cio risulti dal complesso della motivazione, il giudice non e tenuto ad esporre le ragioni che lo hanno indotto a non accogliere l'istanza di giuramento suppletorio. (Conf 246/73, mass n 362089).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)