Sez. L, Sentenza n. 2398 del 26/02/1992 (Rv. 475964 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Lavoratori di aziende industriali fallite, collocati in C.I.G.S. - Dopo il licenziamento - ex art. 25, comma settimo, legge n. 675 del 1977 - Diritto alle quote del trattamento di anzianità o di fine rapporto per il periodo di integrazione salariale - Relativa obbligazione di pagamento - Onere esclusivo del Fondo per la mobilità della manodopera.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
I lavoratori di aziende industriali fallite, collocati in c.i.g.s. - dopo il licenziamento - ai sensi dell'art. 25, comma settimo, della legge 12 agosto 1977 n. 675 (comma inserito dall'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n. 301, di conversione del d.l. 26 maggio 1979 n. 159), hanno diritto alle quote del trattamento di anzianità (o di fine rapporto) per tale periodo d'integrazione salariale, il pagamento delle quali, ai sensi del quinto e sesto comma dell'art. 21 della stessa legge n. 675 del 1977 (poi abrogati dall'art. 1 della legge n. 160 del 1988), è a carico del Fondo per la mobilità della manodopera di cui al successivo art. 28, atteso, in particolare, che dall'espressione iniziale del quinto comma dell'art. 21 citato ("ferma restando la disciplina vigente in materia di trattamento di quiescenza maturato dai singoli lavoratori") non può desumersi un obbligo di pagamento a carico dell'impresa con sua successiva richiesta di rimborso al Fondo, evincendosi dal sesto comma dello stesso art. 21 una diretta legittimazione dei lavoratori nei confronti del Fondo.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 28, Decreto Legge 26/05/1979 num. 159, Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)