Sez. L, Sentenza n. 1237 del 11/02/1997 (Rv. 502323 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Lavoratori non riassunti al termine del periodo di integrazione salariale - Quote di trattamento di fine rapporto maturate nel medesimo periodo - Previsione del loro pagamento da parte del Fondo per la mobilità della manodopera - Abrogazione da parte dell'art. 8 D.L. n. 86 del 1988 - Ripristino del rimborso da parte della Cassa integrazione guadagni - Efficacia temporale - Data di presentazione della domanda di integrazione salariale - Rilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In relazione alle quote di indennità di fine rapporto maturate, nel periodo di collocamento in cassa integrazione guadagni, a favore dei lavoratori licenziati al termine dello stesso periodo, e in particolare, all'incidenza sul piano temporale dell'art. 8, secondo comma, del D.L. 21 marzo 1988 n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988 n. 160, va precisato che tale disposizione, di cui una parte prevede l'abrogazione dei commi quinto e sesto dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977 n. 675 - che ponevano tali quote, in caso di integrazione salariale per ristrutturazioni o riconversioni industriali, a carico del Fondo per la mobilità della manodopera, costituito presso il Ministero del lavoro -, e un'ulteriore parte (introdotta dalla legge di conversione e quindi diventata applicabile dal giorno della relativa entrata in vigore) ripristina la precedente disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 464 - secondo cui le aziende possono chiedere il rimborso di tali quote alla Cassa integrazione guadagni -, ha un'efficacia nel tempo espressamente disciplinata dall'ottavo comma dell'art. 8 del citato D.L. n. 86, rimasto invariato in sede di conversione, secondo cui le disposizioni del secondo comma "trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i periodi che siano successivi alla predetta data". (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, perché il giudice di merito aveva omesso gli accertamenti richiesti dal convertito decreto legge in ordine alla data di presentazione delle domande di integrazione salariale in relazione ai singoli periodi).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21, Legge 08/08/1972 num. 464 art. 2 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)