Sez. U, Sentenza n. 27346 del 24/12/2009 (Rv. 610954 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Giudizio di primo grado con pluralità di parti - Definizione nei confronti di una o più ma non di tutte - Pronuncia sulle spese - Nei confronti delle sole parti interessate dalla definizione del giudizio - Necessità - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
In tema di spese processuali, qualora in un processo con pluralità di parti in primo grado la causa sia stata rimessa al collegio ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ., per la decisione di questioni che avrebbero potuto definire il giudizio, e quest'ultimo sia stato poi effettivamente definito nei confronti soltanto di una parte o di taluna di esse, ma non di tutte, il giudice deve provvedere sulle spese in relazione alle parti per le quali il giudizio è stato definito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)