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Sez. 2, Sentenza n. 3184 del 05/02/2024 (Rv. 669996-01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Consulenza d'ufficio svolta con rogatoria estera - Regime applicabile anche a consulenza disposta con rogatoria estera - Configurabilità.
Stato
decisa il 2024-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669996-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.

Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Tratt. Internaz. 18/03/1970

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)