Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010 (Rv. 615785 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Consulenza d'ufficio svolta con rogatoria estera - Regime applicabile anche a consulenza disposta con rogatoria estera - Configurabilità.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Tratt. Internaz. 18/03/1970
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)