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Sez. 3, Sentenza n. 7785 del 09/07/1996 Ud. (dep. 08/08/1996) Rv. 206057 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - UDIENZA - VERBALE - IN GENERE | Limitazioni in ordine alla prova - Valore - Validità ai fini dell'efficacia probatoria di un atto processuale - Esclusione - Art. 482 comma secondo cod. proc. pen. - Insussistenza della necessità di denunciare di falso il verbale - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206057-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - UDIENZA - VERBALE - IN GENERE

Le limitazioni in ordine alla prova, esistenti anche nell'art. 308 cod. proc. pen. 1930, valgono relativamente al presupposto per l'esistenza del reato o di una circostanza aggravante, e non ai fini dell'efficacia probatoria di un atto processuale, mentre l'art. 482 secondo comma cod. proc. pen., posto a garanzia della fedeltà e completezza delle verbalizzazioni, consente di risolvere nell'immediatezza alcune di dette questioni, ma non esclude la necessità di denunciare di falso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 480, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 480, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 482 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 482 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)