Sez. 2, Sentenza n. 12634 del 23/02/2024 Ud. (dep. 27/03/2024) Rv. 286161-01
UDIENZA PRELIMINARE - IN GENERE | Documentazione degli atti processuali - Disposto di cui all’art. 482, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità nell’udienza preliminare - Sussistenza - Ragioni.
UDIENZA PRELIMINARE - IN GENERE
In tema di documentazione degli atti processuali, il disposto di cui all'art. 482, comma 2, cod. proc. pen., essendo posto a garanzia della fedeltà e della completezza del verbale e dell'immediata soluzione di questioni concernenti le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, trova applicazione anche nella fase dell'udienza preliminare, pur se espressamente dettato per la fase dibattimentale.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)