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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26922 del 22/10/2019 (Rv. 655542 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise - Riferimento nella dichiarazione all'esenzione ex art. 52, comma 3, lett. a) del dl.lgs. n. 504 del 1997 - Emendabilità in relazione all'ipotesi di cui alla lett. f) della medesima norma - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655542-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di accise sull'energia elettrica, la dichiarazione di consumo annuale di cui all'art. 52, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1995, non può essere successivamente emendata dal contribuente mediante dichiarazione di volersi avvalere di quella prevista dalla lett. f) della medesima disposizione poiché essa, in quanto atto necessario per la fruizione del beneficio, costituisce una manifestazione di volontà irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., l'essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1997 num. 504 art. 52 com. 3, Cod. Civ. art. 1427

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)